Società semplice (s.s.): cos'è e come costituirla

La società semplice

La disciplina delle società semplice è contenuta nel codice civile (arte. 2251-2290)

  • Tipologia: società di persone 
  • Attività esercitabile: esclusivamente attività agricola (non commerciale)
  • Responsabilità: solidale e illimitata per le obbligazioni sociali di tutti i soci (salvo diversa pattuizione relativa ad alcuna di essi ex art. 2267 c.c.)
  • Normativa applicabile: le norme del codice civile che disciplinano la società semplice, salvo quanto diversamente disposto, si applicano anche alla s.n.c. e alla s.a.s.
  • Forma del contratto: il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (2251 c.c.), come nel caso degli immobili o dei diritti reali immobiliari. La società semplice può dunque costituirsi:
    • per effetto di comportamenti concludenti (società di fatto)
    • con patto verbale
    • con semplice atto scritto 
    • con scrittura privata autenticata 
    • con atto pubblico 
  • Forma per la iscrizione nel registro delle imprese: è discusso se l'atto costitutivo debba rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
    • secondo l'orientamento negativo, è sufficiente - in caso di costituzione verbale - il deposito della domanda di iscrizione della società (senza deposito dei patti sociali);
    • secondo l'orientamento positivo, l'atto costitutivo della società semplice deve rivestire la forma notarile anche nel caso in cui si tratti di contratto verbale arg. ex art. 2296 c.c.
  • Funzione dell'iscrizione nella sezione speciale: funzione di pubblicità legale (art. 2 d.lgs. 228/2001)
  • Atto costitutivo: il codice civile non dedica nessuna norma all'atto costitutivo di società semplice. Il modello di riferimento dovrà essere, pertanto, quello della società in nome collettivo precisando che l'oggetto sociale deve consistere in attività non commerciale e che il bilancio è definito rendiconto. 

Iscrizione nel registro delle imprese 

  • Codice civile 1942 non prevedeva l'iscrizione nel registro del imprese per le società semplici 
  • Art. 8, legge 580/1993, sostituito dall'art. 2 d.p.r. 588/1999 ****questi interventi normativi hanno previsto l'iscrizione delle società semplici in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia;
  • D. lgs. 228/2001 ****con l'intervento normativo in commento è stato previsto che ****se la società semplice svolge attività agricola, la pubblicità nella sezione speciale ha funzione di pubblicità legale (i.e. efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c.).