Articolo 9 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Tutela dello pseudonimo
Dispositivo
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo [7] (1).
Note
(1) Cfr. artt. 8, 21 e 82 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) nonché il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ora sostituito dalla legge 163/2017 (v.GDPR- regolamento UE 679/2016).