Articolo 15 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Dispositivo

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555], [786], [2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.