Articolo 17 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

Dispositivo

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]