Articolo 27 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Estinzione della persona giuridica
Dispositivo
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28], [2272] n. 2, [2484], n. 2].
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272] n. 4].
[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio] (1).
Note
(1) L'art. 27 recava un terzo comma, abrogato dall'art. 11, lett. c), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Con il ridetto decreto si è provveduto ad esonerare l'autorità governativa dal potere di dichiarare l'estinzione degli enti, in favore del Tribunale competente.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 12528/2018
La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12528 del 21 maggio 2018)
2Cass. civ. n. 10929/2014
In materia di fondazioni, le gravi irregolarità dell'amministrazione, cui l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, subordina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'ente (nella specie, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), sono integrate - tra l'altro - anche dai gravi contrasti tra i consiglieri che determinino l'impossibilità di funzionamento del consiglio stesso. (Rigetta, App. Genova, 05/07/2011)(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10929 del 19 maggio 2014)