Articolo 27 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Estinzione della persona giuridica

Dispositivo

Note

(1) L'art. 27 recava un terzo comma, abrogato dall'art. 11, lett. c), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Con il ridetto decreto si è provveduto ad esonerare l'autorità governativa dal potere di dichiarare l'estinzione degli enti, in favore del Tribunale competente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12528/2018

2Cass. civ. n. 10929/2014