Articolo 29 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di nuove operazioni

Dispositivo

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica [27] o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [18].

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 26066/2017

In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall'art. 29 cod. civ. non si estende all'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione, giacché tale attività rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell'ente.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 26066 del 2 novembre 2017)