Articolo 35 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disposizione penale

Dispositivo

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice] (1), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516 (2).

Note

(1) Quanto ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361(exart. 11, lett. e).

(2) Ammenda originaria da lire 100 a lire 5.000; moltiplicata per 40 ai sensi dell'art. 3, L. 12 luglio 1961 n. 603, poi moltiplicata per 5 dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981 n. 689.