Articolo 40 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità degli organizzatori

Dispositivo

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [1292] ss.] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 21280/2023

Ai sensi dell'art. 40 c.c., l'organizzatore, il quale abbia in precedenza acquistato a proprio nome un bene immobile con fondi del comitato, è tenuto a fare quanto necessario per assicurare l'attuazione della finalità in vista della quale avvenne l'acquisto, ben potendosi, quindi, individuare anche un obbligo di trasferire il bene ad un determinato soggetto, discendendo tali obblighi fiduciariamente dalla qualità di organizzatore-organo, e ciò anche in assenza di un atto scritto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21280 del 19 luglio 2023)