Articolo 42 bis Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Trasformazione, fusione e scissione
Dispositivo
Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo [2498]. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo [2500], secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli [2499], [2500], [2500], [2500], secondo comma, [2500] e [2500], in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore (1).
Note
(1) Articolo inserito dall'art. 98, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19057/2021
Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica piu dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti,dell'organismo nato dalla unificazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19057 del 6 luglio 2021)
2Cass. civ. n. 21880/2020
L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21880 del 9 ottobre 2020)