Articolo 58 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Dichiarazione di morte presunta dell'assente
Dispositivo
Quando sono trascorsi cinque (1) anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. [48], su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo [50], può con sentenza [56] dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età [2] dell'assente.
Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza [49].
Note
(1) La parola "dieci" è stata così sostituita dall'art. 38, comma 1, lettera b) della L. 2 dicembre 2025, n. 182.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 37489/2019
La sentenza dichiarativa di morte presunta, riguardando soltanto l'accertamento in via presuntiva di un fatto naturale come la morte, non può avere efficacia di giudicato nel procedimento penale, poiché questa è riconosciuta, a norma dell'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., solo alle sentenze irrevocabili del giudice civile relative allo stato di famiglia o di cittadinanza.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37489 del 21 giugno 2019)
2Cass. civ. n. 17133/2016
Il diritto alla percezione della pensione di reversibilità del coniuge scomparso sorge dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di morte presunta, sicché anteriormente a tale momento non decorre il termine di prescrizione del relativo diritto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17133 del 17 agosto 2016)
3Cass. civ. n. 759/1969
Il provvedimento di dichiarazione di morte presunta ha forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza del giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, dal che deriva l'impugnabilità del provvedimento stesso con l'appello e con il ricorso per cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 759 del 8 marzo 1969)