Articolo 62 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

Dispositivo

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo [60] può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte (1).

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo [50] [726] c.p.c.].

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso [49] e ss. c.c.] (2).

Note

(1) Per la compilazione dell'atto di morte, si vedano gli artt. 69 e 72 del più volte citato d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

(2) Nel caso di rigetto dell'istanza di dichiarazione di morte presunta (ad esempio per carenza di indizi), gli elementi dedotti ben potranno fondare una dichiarazione di assenza dello scomparso.