Articolo 64 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Immissione nel possesso e inventario

Dispositivo

Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni [50], gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo [50] o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo [58] [730] c.p.c.].

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni [769] ss. c.p.c.].

Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta [58] nei casi indicati dall'articolo [60].