Articolo 68 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nullità del nuovo matrimonio

Dispositivo

Il matrimonio contratto a norma dell'articolo [65] è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte [66], [67], [149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.