Articolo 342 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Contenuto degli ordini di protezione

Dispositivo

Note

(0) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

(1) Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 (ed unitamente al precedente, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"). In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale.La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bisc.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica).

(2) Per l'assegno di divorzio si veda l'art. 5 co. VI della L. 1 dicembre 1970 n. 898, mentre per l'obbligazione alimentare si vedano gli artt.433 e ss. c.c.

(3) La durata dell'ordine di protezione è stata portata da sei mesi ad un anno dall'art. 10 del D.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modifiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 29492/2017

2Cass. civ. n. 15482/2017

3Cass. civ. n. 625/2007