Articolo 320 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Rappresentanza e amministrazione
Dispositivo
(1)I genitori congiuntamente [316] (2), o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano (3) i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni (4). Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento [1380], possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo [316].
I genitori non possono alienare (5), ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare [471] o rinunziare ad eredità o legati [519], [649], [650], accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali (6) o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (7) né promuovere (8), transigere o compromettere in arbitri [806] c.p.c.] giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare (9) [43], [45]; [747] c.p.c.].
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato [2195] se non con l'autorizzazione del giudice tutelare (10) (11).
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali (12) tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale [78] c.p.c.]. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore [45].
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 143 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) In generale viene da subito prevista la realizzazione degli atti civili inerenti alla gestione del patrimonio del figlio come congiuntiva tra i genitori, e ne vengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione per i quali basta il compimento disgiunto. L'amministrazione dei beni altrui è quindi attuata attraverso gli istituti della rappresentanza e dell'amministrazione.
(3) Larappresentanza legaledei figli minori spetta ai genitori, e - rispetto alla rappresentanza volontaria - trova la sua fonte nella legge, presupponendo l'incapacità del rappresentato di provvedere personalmente alla cura dei propri interessi e rapporti patrimoniali ma anche personali.
(4) L'amministrazioneinvece è l'attività diretta allo scopo di ricavare una ragionevole utilità dagli elementi che compongono il patrimonio, senza che ne venga diminuito il complessivo valore sostanziale (così Trabucchi). E' un potere che si esaurisce nei rapporti interni tra amministratore ed amministrato.
(5) Nel silenzio della legge, è da ritenersi l'applicabilità della norma anche agli atti con cui vengono costituiti diritti reali limitati su beni appartenenti ai figli, quali tipicamente il diritto di usufrutto di cui all'art. 978 del c.c.ss.
(6) In generale, ogni atto di ordinaria amministrazione sarà quello diretto a conservare l'integrità e lo stato del patrimonio del figlio, o che non incide in maniera rilevante su di esso (come una breve locazione).Come precisato dalla Cassazione (sent. 599/1982) le locazioni convenute per una durata inferiore ai nove anni ma suscettibili di protrarsi oltre mediante clausola di tacito rinnovo non sono considerate atti di straordinaria amministrazione, dovendosi avere riguardo alla volontà originaria delle parti.
(7) Per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione viene richiesta la necessità o l'utilità evidente dell'atto per il figlio, poiché essi incidono in modo sostanziale sulla struttura e consistenza del patrimonio; si ritiene, pertanto, che sia opportuno considerare, nell'interesse del figlio, non tassativa l'elencazione.
(8) Con "promuovere" un giudizio si allude alla fase iniziale del procedimento, quindi riferendosi al solo primo grado e non all'esperibilità in sede di impugnazione per la continuazione della tutela dei diritti già dedotti.
(9) L'autorizzazione del giudice tutelare riguarda un controllo di merito sull'atto da compiere, deve essere ovviamente preventiva e la sua mancanza rende l'atto annullabile.
(10) La capacità ad esercitare una impresa commerciale verrà acquistata con la maggiore età (è richiesta la capacità di agire di cui all'art. 2 del c.c.); l'impresa potrà però essere gestita dal legale rappresentante, che non avrà la qualifica di imprenditore e che non potrà compiere atti non pertinenti col raggiungimento del fine sociale (Cass. 13154/2007).
(11) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(12) La norma si preoccupa di regolare altresì l'imparzialità delle funzioni, conferendo al giudice tutelare il potere di nomina di un curatore speciale anche nel caso di conflitto potenziale.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 22889/2023
Nel procedimento di adozione, mentre il conflitto d'interessi tra minore e genitore è "in re ipsa", per incompatibilità anche solo potenziale delle rispettive posizioni, il conflitto d'interessi tra minore e tutore deve essere dedotto dal P.M., ovvero da uno dei soggetti indicati dall'art.10 della legge n.149 del 2001, ed accertato in concreto dal giudice, come idoneo a determinare la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal tutore in contrasto con l'interesse del minore; in tal caso, tuttavia, la denuncia, tendendo alla rimozione preventiva del conflitto, nonché alla immediata sostituzione del rappresentante legale con il curatore speciale dal momento in cui la situazione d'incompatibilità si è determinata, non può più essere prospettata nelle ulteriori fasi del giudizio al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti in seguito ad una situazione non denunciata.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 22889 del 27 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 10930/2022
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10930 del 5 aprile 2022)
3Cass. civ. n. 6515/2021
In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6515 del 9 marzo 2021)
4Cass. civ. n. 2460/2020
Nel caso in cui il genitore agisca in giudizio in rappresentanza del figlio minore in difetto di autorizzazione ex art. 320 c.c., l'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dalla controparte è infondata se l'autorizzazione viene prodotta, sia pure successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ovvero se il figlio, diventato maggiorenne, si costituisce nel giudizio (nella specie, di appello), così ratificando l'attività processuale del rappresentante legale, operando in entrambe le ipotesi la sanatoria retroattiva del vizio di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2460 del 4 febbraio 2020)
5Cass. civ. n. 18777/2018
La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18777 del 13 luglio 2018)
6Cass. civ. n. 12953/2014
E configurabile, e opponibile al minore rappresentato, la simulazione assoluta di un atto, eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione, compiuto dal legale rappresentante, preventivamente e regolarmente autorizzato dal giudice tutelare.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12953 del 9 giugno 2014)
7Cass. civ. n. 13520/2012
La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, terzo comma, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del primo comma dell'art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto "iure hereditario" non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori "in potestate" e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13520 del 27 luglio 2012)
8Cass. civ. n. 743/2012
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelareexart. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 743 del 19 gennaio 2012)
9Cass. civ. n. 10654/2011
Il genitore, autorizzato dal tribunale ai sensi dell'art. 320, quinto comma, c.c., alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale del minore, può compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche i singoli atti strettamente collegati a tale esercizio, stante il carattere dinamico dell'impresa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, le quali sarebbero gravemente ostacolate, o addirittura paralizzate qualora, per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all'autorità giudiziaria; pertanto, non necessita di previa autorizzazione la stipula del contratto di apertura di credito bancario, essendo strumento fondamentale e presupposto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, la quale non potrebbe svolgersi senza i fondi necessari. E, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 320, quinto comma, c.c., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza tra minore esercente e minore non esercente un'attività commerciale, dal momento che nel primo caso è prevista dalla legge una duplice autorizzazione (provvisoria da parte del giudice tutelare, definitiva da parte dei tribunale in composizione collegiale che, in detta sede, può controllare e valutare l'attività svolta dopo la prima autorizzazione) e che, in forza dell'art. 334 c.c., in ipotesi di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, il tribunale per i minorenni può stabilire condizioni e prescrizioni ai genitori e, nei casi più gravi, rimuovere entrambi o uno di essi dall'amministrazione, come pure il curatore speciale esercente l'impresa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10654 del 13 maggio 2011)
10Cass. civ. n. 7546/2003
In tema di amministrazione dei beni dei figliexart. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto, vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7546 del 15 maggio 2003)
11Cass. civ. n. 2430/1994
La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'«oggetto sociale» - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica - pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale. (Ribadendo tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale ha ritenuto rientrante nell'oggetto sociale - e, pertanto, vincolante per una Sas anche se stipulato senza la firma congiunta degli amministratori, prevista dallo statuto per gli atti di straordinaria amministrazione - la conclusione di un contratto dileasingcosiddetto «di trasferimento», comportante, alla sua scadenza, la possibilità del passaggio in proprietà, alla società utilizzatrice, dei beni strumentali impiegati per l'attività di gestione del gabinetto odontoiatrico, esercitata dalla società medesima).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2430 del 12 marzo 1994)
12Cass. civ. n. 2235/1990
L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 320 c.c. per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguardanti i minori di età, non è diretta a conferire efficacia ad un negozio giuridico già formato, ma rappresenta un elemento costitutivo dello stesso, e pertanto deve sussistere al momento della sua conclusione e non può essere supplito da un'autorizzazione successiva, ancorché il negozio sfornito di quel requisito di validità sia affetto da sola annullabilità, che può essere fatta valere solamente dal genitore o dal figlio o dai suoi eredi o aventi causa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2235 del 17 marzo 1990)
13Cass. civ. n. 599/1982
L'art. 320, primo comma, c.c. (come modificato dall'art. 143 della L. 19 maggio 1975, n. 143) — ove stabilisce la rappresentanza congiunta di entrambi i genitori per la stipulazione di atti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento — in quanto introduttivo di un'eccezione alla regola che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun genitore disgiuntamente, non può interpretarsi estensivamente, così da ritenerlo riferibile alla domanda di rilascio di un immobile del minore (nella specie:exart. 4 della L. 23 maggio 1950, n. 253), la quale non integra concessione (a terzi) o acquisto (da terzi) di diritti personali di godimento; ciò, tenuto conto altresì del silenzio della norma citata in tema dilegitimatio ad processum, a differenza dell'espressa previsione al riguardo contenuta nel successivo terzo comma, in relazione agli atti negoziali di amministrazione straordinaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 599 del 30 gennaio 1982)