Articolo 326 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 149 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) In proposito, la Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e ss. mm. ii.) all'art. 46 recita che"Non sono compresi nel fallimento: (...) 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'art. 170 del c.c.". Il numero è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in vigore dal 16 luglio 2006.