Articolo 335 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione
Dispositivo
Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente privato dell'usufrutto legale (1) può essere riammesso dal tribunale [38], [51] nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento [336].
Note
(1) Allorché avvenga una lesione degli interessi del minore (unico vero soggetto tutelato dal presente e dal precedenteart. 334 del c.c.), subentrano i provvedimenti ablativi delineati, ad opera del tribunale; essi riguarderanno il potere di amministrazione, per i rapporti patrimoniali, e conseguentemente il potere di rappresentanza per i profili personali.