Articolo 106 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Luogo della celebrazione

Dispositivo

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente (1) nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93], [94], [109], [137], [138], [116] comma 2] (2).

Note

(1) Per "pubblicamente" deve intendersi un luogo pubblico, comunale e dotato di libero accesso. Le uniche eccezioni sono previste dalla legge agli artt.109(presso un comune diverso) e110(se l'impedimento è giustificato dall'ufficiale di stato civile).

(2) Altri casi particolari sono contemplati e disciplinati dal codice della navigazione marittima ed aerea (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), agli artt. 204 e 834 cod. nav.