Articolo 108 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inapponibilità di termini e condizioni

Dispositivo

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine [1184] né a condizione [1353].

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti [138] (1).

Note

(1) L'intenzione del legislatore è quella di considerare espressa e valida la dichiarazione di volontà dei nubendi, limitando pertanto il contenuto dell'atto matrimoniale al solo consenso.Qualora, pur in presenza di termini e/o condizioni apposte dalle due parti, l'ufficiale dello stato civile abbia comunque efficacemente celebrato il matrimonio, ne conseguirà la responsabilità dello stesso ufficiale per la violazione di tale norma inderogabile, tramite l'irrogazione di una sanzione amministrativa così come prevista dalla norma speciale di cui all'art. 138.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 12738/2011

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per l'apposizione di una condizione al vincolo matrimoniale (nella specie "condicio de futuro" relativa alla residenza familiare) viziante il relativo consenso negoziale di uno dei coniugi, trova ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dell'affidamento incolpevole dell'altro coniuge, allorché l'apposizione della condizione sia rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all'altro coniuge. L'accertamento della conoscenza o conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di detta condizione deve essere compiuto dal giudice della delibazione con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico e con particolare rigore, giacché detto accertamento, pur tenendo conto del favore particolare al riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, attiene al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto, quello matrimoniale, oggetto di rilievo e tutela costituzionali. (Cassa con rinvio, App. Reggio Calabria, 13/02/2008)(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12738 del 10 giugno 2011)