Articolo 111 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Celebrazione per procura

Dispositivo

(1)I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [287] (2).

La celebrazione del matrimonio per procura (2) può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737] c.p.c.].

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre [107], [287] (3).

La procura deve essere fatta per atto pubblico (3); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite (4).

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata [99] (5).

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione [1396] (6).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 11 della L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'ipotesi descritta nel primo comma del presente articolo è un caso eccezionale di rappresentanza in un atto personalissimo come il matrimonio; il procuratore sarà però da intendersi comenuncius, ossia un portavoce della volontà altrui, diversamente dal rappresentante di cui all'art. 1387 del c.c.in cui si esprime una volontà propria, in nome e per conto del rappresentato. Rileveranno, pertanto, nel caso patologico di vizi, la capacità e la volontà (per la forma, si veda la nota seguente) di colui che rilascia la procura.

(3) Gli elementi indefettibili e necessariad substantiamdella procura a celebrare il matrimonio sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell'atto pubblico, e l'indicazione della persona da sposare.

(4) In merito, si vedano gli artt. 112, 120 e 122 del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 e la L. 23 aprile 1942, n. 456.

(5) Oltre la scadenza di tale termine, il matrimonio sarebbe da ritenersi nullo.

(6) In tal caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte dell'officiatonunciusdel consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l'ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, della revoca della procura.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 17175/2020

La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17175 del 14 agosto 2020)