Articolo 116 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Matrimonio dello straniero nello Stato

Dispositivo

Note

(1) Si vedano gli articoli 20, 27 e 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) relativamente alla capacità matrimoniale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, e l'art. 66 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

(2) Il nulla osta è la dichiarazione dell'Autorità competente del paese del nubendo con cui si certifica la possibilità, derivante da assenza di impedimenti, di contrarre quello specifico matrimonio.

(3) Con sent. n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. I, relativamente alle parole"nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 823/1968