Articolo 116 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Matrimonio dello straniero nello Stato

Dispositivo

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato (1) deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta (2) al matrimonio [nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.] (3)

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli [85], [86], [87] n. 1, 2 e 4, [88] e [89].

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice [43], [93].

Note

(1) Si vedano gli articoli 20, 27 e 28 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) relativamente alla capacità matrimoniale di ciascun nubendo al momento del matrimonio, e l'art. 66 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

(2) Il nulla osta è la dichiarazione dell'Autorità competente del paese del nubendo con cui si certifica la possibilità, derivante da assenza di impedimenti, di contrarre quello specifico matrimonio.

(3) Con sent. n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. I, relativamente alle parole"nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 823/1968

Una volta presentata all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione della autorità competente, dalla quale risulta che per lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia nulla osta al matrimonio stesso, a tenore della legge cui egli è sottoposto, viene ad essere soddisfatta la normativa di cui all'art. 116 c.c., coordinata con l'art. 17 delle preleggi. Qualora venga in discussione in sede contenziosa lo stato libero dello straniero, il giudice italiano è tenuto solo ad esaminare se la sentenza straniera di divorzio sia stata o meno resa operativa nel Paese cui appartiene lo straniero stesso, non essendo necessaria una pronuncia di delibazione da parte del giudice italiano.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 823 del 14 marzo 1968)