Articolo 129 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo

Dispositivo

Note

(1) Qualora, al momento della celebrazione, il coniuge - pur potendo conoscere i motivi di nullità senza prima compiutamente individuarli - si sia comunque comportato secondo le regole di ordinaria diligenza, non potrà essere ritenuto in mala fede.

(2) L'imputabilità ad un coniuge dei fatti di cui agliart. 117 del c.c.e ss. configura una responsabilità per un comportamento riprovevole (commissivo quanto omissivo) attuato con la consapevolezza dell'esistenza dei fatti invalidanti, nascosti all'altro coniuge così indotto in errore (si veda, in giurisprudenza, la sent. Cass. 23073/2005 sulla mala fede come causa giuridica formale della nullità matrimoniale).

(3) In relazione alla responsabilità dei terzi valgono gli stessi principi applicabili alla responsabilità del coniuge (in particolare per quanto riguarda il nesso di causalità, l'imputabilità e la natura della responsabilità).La congrua indennità va corrisposta al fine di garantire il mantenimento dell'altro coniuge, tenendo conto del tenore di vita di cui questi godeva durante il matrimonio.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 28390/2024

2Cass. civ. n. 5078/2020

3Cass. civ. n. 23640/2016

4Cass. civ. n. 9484/2013

5Cass. civ. n. 23073/2005

6Cass. civ. n. 9801/2005

7Cass. civ. n. 4953/1993

8Cass. civ. n. 8703/1990

9Cass. civ. n. 140/1988