Articolo 130 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atto di celebrazione del matrimonio

Dispositivo

Note

(1) L'art. 64 del più volte citato d.P.R. 396/2000, rubricato"Contenuto dell'atto di matrimonio", precisa che"l'atto di matrimonio deve specificamente indicare: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile; il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del codice civile; la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagliart. 101 del c.c.eart. 110 del c.c., ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio".

(2) Il possesso di stato è il complesso di fatti e situazioni dai quali si perviene all'esistenza di un corrispondente titolo, mediante l'uso del cognome (nomen), un comportamento uniformemente rispettoso dei diritti e doveri matrimoniali (tractatus), e la fama (ossia l'opinione creata presso la comunità sociale di riferimento). Tale possesso non dispenserà dalla presentazione del fondamentale atto di celebrazione, ma contribuirà semmai a sanarne ogni difetto di forma.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 17620/2013

2Cass. civ. n. 9218/1995