Articolo 133 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Dispositivo

Note

(1) La norma disciplina l'estensione degli effetti civili di una sentenza penale, che faccia risultare la prova di un matrimonio; il requisito base è che ilpetitumdedotto nel processo penale vertesse sugli stessi fatti da registrare in sede civile, e che gli stessi siano stati ritenuti rilevanti (quindi oggetto di trattazione apposita, e reativo accertamento) nella sede di provenienza.Archetipo che non desta problemi applicativi risulta essere il procedimento penale a carico dell'ufficiale di stato civile per alterazione dell'atto di matrimonio.