Articolo 139 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cause di nullità note a uno dei coniugi

Dispositivo

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio [117] ss.], l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206 (1) (2).

Note

(1) Le violazioni di cui agli artt.134-142 erano punite con l'ammenda da Lire 40.000 a Lire 200.000, moltiplicata per quaranta dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603 poi depenalizzata dalla L. 706/1975 e resa sanzione amministrativa, il cui importo è stato quintuplicato dagli artt. 113 e 114 L. 689/1981.

(2) Un presupposto fondamentale è la mala fede del coniuge; ad essa si aggiunge il comportamento omissivo richiesto, ossia l'aver taciuto la conoscenza della circostanza invalidante (che rileva anche nel caso in cui essa sia prevista per l'ordinamento canonico, ben potendo, l'effetto invalidante, operare di riflesso nell'ordinamento italiano mediante l'esecutività conferita alle sentenze di nullità emanate dal tribunale ecclesiastico).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 3041/1971

L'art. 139 c.c. richiede, perché sorga la responsabilità in esso prevista, che il coniuge conosca la causa di nullità del matrimonio. La prova della conoscenza della nullità deve essere fornita dalla controparte, in applicazione del principio generale sull'onere della prova.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3041 del 29 ottobre 1971)