Articolo 145 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Intervento del giudice

Dispositivo

Note

(1) Il procedimento è di giurisdizione volontaria, e termina con l'emissione di un decreto.

(2) La disposizione è stata così modificata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 8816/2020