Articolo 145 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Intervento del giudice
Dispositivo
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.
In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo [143], il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo [316] (3).
Note
(1) Il procedimento è di giurisdizione volontaria, e termina con l'emissione di un decreto.
(2) La disposizione è stata così modificata dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
(3) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 8816/2020
La decisione del Tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 8816 del 12 maggio 2020)