Articolo 157 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessazione degli effetti della separazione

Dispositivo

Note

(1) Una volta dichiarata la separazione, si producono effetti personali e patrimoniali che l'articolo in esame limita al caso in cui i coniugi, di comune accordo e con dichiarazione espressa o sulla base di elementi esteriori ed obiettivi, decidano di ripristinare la convivenza materiale e l'unione spirituale. Gli effetti si produrrannoex nunc, salvi comunque (per gli effetti esterni del ripristino della comunione legale) i diritti acquisiti dal terzo in buona fede, in mancanza di pubblicità della riconciliazione.

(2) La riconciliazione dei coniugi (di cui all'art. 154 del c.c.) avviene allorché sia ripristinato il consorzio familiare e restaurata così la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Non saranno quindi sufficienti i ritorni saltuari nella residenza comune, o rapporti sessuali avvenuti in tali occasioni, che non determinano una unione od una comunione idonee agli effetti del predetto articolo.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 17596/2023

2Cass. civ. n. 9839/2023

3Cass. civ. n. 27963/2022

4Cass. civ. n. 1630/2018

5Cass. civ. n. 19535/2014

6Cass. civ. n. 28655/2013

7Cass. civ. n. 19541/2013

8Cass. civ. n. 3744/2001

9Cass. civ. n. 4748/1999

10Cass. civ. n. 11523/1990

11Cass. civ. n. 6860/1983

12Cass. civ. n. 559/1982