Articolo 164 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Simulazione delle convenzioni matrimoniali

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato anch'esso così sostituito dalla L. 19 maggio 1975 n. 151, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1970 con la quale venne dichiarata l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva la legittimazione dei terzi (qualora titolari di un interesse giuridicamente rilevante) a far valere il carattere simulato dell'accordo.Per quanto riguarda le controdichiarazioni, si rileva come esse non debbano essere annotate a margine delle convenzioni matrimoniali, stanti la natura e la funzione che esse ricoprono.