Articolo 174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sostituzione del coniuge amministratore

Dispositivo

[Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]