Articolo 182 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
Dispositivo
In caso di lontananza (1) o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura (2) del primo risultante da atto pubblico [2699] o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice [38 disp. att] e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo [180], il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa [2204].
Note
(1) E' reputata sufficiente un'assenza prolungata dalla residenza familiare, non risultando necessaria l'irreperibilità o addirittura la dichiarazione di assenza (art. 191 del c.c.).
(2) La procura generale può essere rilasciata all'altro coniuge in relazione al compimento di tutti gli atti necessari per le necessità familiari; la procura speciale, relativa ad uno specifico atto determinato nel suo oggetto, potrà essere conferita anche ad un terzo.