Articolo 187 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Dispositivo

I beni della comunione [177], salvo quanto disposto nell'articolo [189], non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio (1).

Note

(1) Stante il richiamo all'art. 189, e rinviando a quanto si specificherà meglio in tale sede, si è evitato che l'articolo in esame divenisse un mezzo per proteggere in via assoluta i beni dei debitori che avessero assunto una obbligazione prima del matrimonio. La dottrina (Finocchiaro) ritiene addirittura la norma superflua e"frutto di un difetto di coordinamento dell'organo legislativo".