Articolo 194 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Divisione dei beni della comunione
Dispositivo
(1)La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo [210] c.c., [784] ss. c.p.c.] (2).
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge [38] (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 73 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La divisione si effettua in parti eguali senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione (diversamente quindi dalla presunzione semplice valevole per la comunione ordinaria di cui all'art. 1101 del c.c.).
(3) Il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Per quanto concerne l'usufrutto invece (si veda l'art. 978), esso potrà essere costituito anche prima della divisione.
Massime giurisprudenziali (11)
1Cass. civ. n. 28957/2023
In caso di comunione pro indiviso di un bene immobile (nella specie costituitasi prima dell'entrata in vigore della l.n. 151 del 1975) tra coniugi, il coniuge comproprietario che abbia pagato al venditore un importo maggiore rispetto alla parte di prezzo da lui dovuta ha diritto di regresso e, ove non abbia ottenuto rimborso, concorre nella divisione del bene per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso l'altro condividente rivalendosi in natura sulla massa, sempre che le parti non abbiano convenuto che i beni acquistati durante il matrimonio e anteriormente alla data di entrata in vigore della l.n. 151 del 1975 siano assoggettati al regime della comunione legale, in forza dell'art. 228, comma 2, della stessa legge, con conseguente applicabilità dell'art. 194, comma 1, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28957 del 18 ottobre 2023)
2Cass. civ. n. 38861/2022
E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 38861 del 25 novembre 2022)
3Cass. civ. n. 18641/2022
In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.–In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 18641 del 9 giugno 2022)
4Cass. civ. n. 34861/2021
E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 34861 del 25 novembre 2021)
5Cass. civ. n. 28258/2019
La costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. Spetta al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione, previo assolvimento dell'onere della prova d'aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28258 del 4 novembre 2019)
6Cass. civ. n. 19129/2015
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo, sicché è revocabile, sebbene privo di efficacia dispositiva, l'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi compiuto contestualmente al trasferimento, da un coniuge all'altro, di una quota del 50 per cento dell'unico bene immobile al primo intestato.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 19129 del 28 settembre 2015)
7Cass. civ. n. 9845/2012
In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell'art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d'insorgenza del debito di restituzione ("pro quota") in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9845 del 15 giugno 2012)
8Cass. civ. n. 13009/2006
In tema di divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce un capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Ne consegue che l'importo del conguaglio diventa definitivo soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza e, pertanto, qualora quello fra i coniugi che ne sia onerato ne offra il pagamento all'altro e questi lo rifiuti, si debbano ritenere insussistenti i presupposti di un'offerta valida agli effetti dell'art. 1206 c.c., in quanto difetta la certezza della somma dovuta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito d'appello che aveva confermato quella di primo grado, la quale aveva ritenuto valida l'offerta — nella specie eseguita in forma reale —, ed ha deciso nel merito rigettando la domanda di convalida dell'offerta).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13009 del 31 maggio 2006)
9Cass. civ. n. 11467/2003
La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effettoex nunc, per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 c.c., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11467 del 24 luglio 2003)
10Cass. civ. n. 14791/2000
Il progetto divisionale di un bene immobile predisposto e voluto dalle parti e dichiarato esecutivo con ordinanza dal giudice istruttore, all'esito di un subprocedimento nel corso di un giudizio di separazione, ha natura di negozio, alla cui validità non osta il fatto che il bene ricada in comunione legale tra i coniugi, essendo rimessi alla discrezionalità e comune volontà di questi gli atti dispositivi sui beni in comunione e l'esistenza della comunione stessa; tale atto divisionale, che non presuppone la stipula di una convenzione matrimoniale, costituisce titolo per la trascrizione, unico requisito previsto essendo la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 n. 11 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14791 del 15 novembre 2000)
11Cass. civ. n. 3350/1994
Il provvedimento col quale la Corte d'appello decide sul reclamo proposto avverso decisione del Tribunale per i minorenni, di costituzione, ai sensi dell'art. 194, secondo comma c.c., a favore di uno dei coniugi e in relazione alle necessità della prole ed all'affidamento di essa, dell'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge, avendo carattere definitivo e natura sostanziale di sentenza — in quanto diretto ad incidere sui diritti soggettivi, a seguito di un procedimento che, sebbene soggetto al rito camerale, ha struttura sostanzialmente contenziosa — è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.–La disposizione dell'art. 194, secondo comma c.c. — che attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di costituire a favore di uno dei coniugi, in relazione alle necessità della prole ed all'affidamento di essa, l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge —, pur nella genericità dell'indicazione dell'oggetto di siffatto vincolo, che può, quindi, legittimamente imporsi anche sulla quota di comproprietà della casa familiare, ha carattere eccezionale (con conseguente inapplicabilità fuori del caso espressamente considerato), in quanto si aggiunge ad un compiuto sistema di tutela approntato per i figli in presenza di crisi del vincolo matrimoniale fra i genitori, ed è destinata ad assicurare protezione esclusivamente alla prole minore, non nel contesto dell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, ma per soddisfazione di esigenze, anche soltanto morali, che caratterizzano la posizione del soggetto protetto rispetto al bene considerato e che sarebbero compromesse dalla divisione dei beni della comunione legale. Il detto provvedimento giudiziale costitutivo dell'usufrutto ha, pertanto, efficacia limitata nel tempo, non potendo essa eccedere la data di compimento della maggiore età dei figli per la cui tutela siffatto vincolo reale è stato costituito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3350 del 9 aprile 1994)