Articolo 206 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azioni concesse ai creditori del marito

Dispositivo

[I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.]