Articolo 211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

Dispositivo

(1)I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo [162], sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 80 della L. 19 maggio 1975 n. 151.