Articolo 218 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 86 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge avrà gli stessi obblighi dell'usufruttuario (non però se ne godesse in forza di altro titolo contrattuale, si pensi ad es. ad un contratto di locazione). Costui dovrà pertanto restituire la cosa al termine del godimento (art. 1001 del c.c.), fare l'inventario e prestare idonea garanzia (1002), sopportarne le spese ed effettuarne le riparazioni straordinarie (1004).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6544/2023

2Cass. civ. n. 7395/2019