Articolo 229 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Dispositivo
[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.]