Articolo 230 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impresa familiare

Dispositivo

Note

(1) L'articolo e la sezione VI sono stati inseriti dall'art. 89 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) Il diverso rapporto configurabile potrebbe essere rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato (di cui all'art. 2214 del c.c.), dal contratto di società (di cui all'art. 2251 del c.c.) oppure dall'associazione in partecipazione (di cui all'art. 2549 del c.c.).

(3) L'attività di lavoro è ampia, e spazia dall'attività commerciale, a quella industriale, a quella agricola, ed escludendovi quelle assicurative e bancarie; le mansioni da svolgersi all'interno dell'impresa familiare potranno quindi consistere in attività manuali, intellettuali, di manodopera o gestorie, sino alle funzioni esecutive e decisionali (come la cessazione dell'impresa).

(4) Non sempre il lavoro domestico, svolto all'interno della famiglia, rileva per l'impresa familiare: esso deve effettivamente costituire un contributo per l'impresa, e tale contributo potrà ben essere l'assunzione in via esclusiva dei compiti familiari, tale da permettere al coniuge di dedicarsi totalmente all'accrescimento della produttività d'impresa (così Cass. 11007/1998).

(5) Le modalità di calcolo, non sussistendo quote, riguarderanno la volontà di ciascun partecipe espressa per capo, quindi a maggioranza di partecipanti aventi tutti il medesimo peso.

(6) Ci si riferisce ai casi di incapacità di agire, di minore età (art. 2 del c.c.) e di interdizione (art. 414 del c.c.).

(7) Relativamente all'attività di collaborazione domestica, esso non è ritenuto sufficiente a giustificare la partecipazione del coniuge all'impresa familiare, dovendosi configurare entrambi i requisiti della continuatività e dell'accrescimento della produttività dell'impresa; pertanto l'applicabilità del principio che si desume anche dall'art. 37 Cost.avviene qualora siano svolte le stesse mansioni.

(8) Certamente la cessazione del rapporto matrimoniale fa venire meno l'impresa familiare in ragione dell’inconfigurabilità di un persistente rapporto di coniugio (e del venir meno della stessaratio); tale automatica conseguenza non potrà invece desumersi dalla mera separazione personale (legale e -a fortiori- di fatto), che non pone nel nulla il vincolo matrimoniale.

(9) Già prima partecipavano tutti i figli; con L. 219/2012 si è rafforzata tale parità tra figli legittimi, naturali ed adottivi, indipendentemente dal loro status. Si veda il novellatoart. 315 del c.c., rubricato"Stato giuridico della filiazione"e che recita:"Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

(10) Il rapporto di parentela non è da intendersi solo con il coniuge-imprenditore, ma anche con il di lui coniuge.

(11) A pena di inefficacia.

(12) Il diritto di partecipazione potrà cessare a seguito del recesso del titolare (trattasi di diritto potestativo), per i fatti soggettivi connessi alla vita del familiare (ad es. la morte o l'età talmente avanzata da non consentirne un esercizio lavorativo), o per fatti strettamente attinenti all'attività imprenditoriale.

(13) Il familiare potrà cedere il diritto di partecipare, privilegiando però coloro che hanno operato nella stessa azienda e solo con il consenso unanime di tutti coloro che già partecipano all'impresa.

(14) Anche alla comunione tacita familiare si applicano le medesime norme or ora descritte per l'impresa familiare, oltre all'integrazione apportata dagli usi vigenti nel settore agricolo qualora compatibili, al fine di consentire l'estensione delle garanzie operanti per l'impresa familiare anche alla fattispecie qui emergente.

(15) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»".

Massime giurisprudenziali (50)

1Cass. civ. n. 20425/2024

2Cass. civ. n. 15810/2024

3Cass. civ. n. 15026/2024

4Cass. civ. n. 1900/2024

5Cass. civ. n. 33149/2023

6Cass. civ. n. 12965/2023

7Cass. civ. n. 3856/2023

8Cass. civ. n. 2121/2023

9Cass. civ. n. 9198/2022

10Cass. civ. n. 1401/2021

11Cass. civ. n. 11533/2020

12Cass. civ. n. 34168/2019

13Cass. civ. n. 3454/2019

14Cass. civ. n. 32698/2018

15Cass. civ. n. 27966/2018

16Cass. civ. n. 10147/2017

17Cass. civ. n. 17639/2016

18Cass. civ. n. 5224/2016

19Cass. civ. n. 24560/2015

20Cass. civ. n. 23676/2014

21Cass. civ. n. 14580/2010

22Cass. civ. n. 27475/2008

23Cass. civ. n. 17057/2008

24Cass. civ. n. 27839/2005

25Cass. civ. n. 20157/2005

26Cass. civ. n. 15298/2005

27Cass. civ. n. 7223/2004

28Cass. civ. n. 19683/2003

29Cass. civ. n. 11881/2003

30Cass. civ. n. 9897/2003

31Cass. civ. n. 9683/2003

32Cass. civ. n. 13849/2002

33Cass. civ. n. 5603/2002

34Cass. civ. n. 3520/2000

35Cass. civ. n. 901/2000

36Cass. civ. n. 11921/1999

37Cass. civ. n. 11689/1999

38Cass. civ. n. 11332/1999

39Cass. civ. n. 1917/1999

40Cass. civ. n. 11007/1998

41Cass. civ. n. 4171/1997

42Cass. civ. n. 1525/1997

43Cass. civ. n. 1304/1997

44Cass. civ. n. 10412/1995

45Cass. civ. n. 2060/1995

46Cass. civ. n. 89/1995

47Cass. civ. n. 11786/1993

48Cass. civ. n. 697/1993

49Cass. civ. n. 6559/1990

50Cass. civ. n. 323/1990