Articolo 79 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti

Dispositivo

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento [80], [81].

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 29980/2021

I doni tra fidanzati, di cui all'art. 80 c.c., non essendo equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituendo vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice, possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette. Anche in questa eventualità, ai fini dell'azione restitutoria, occorre accertare sempre e soltanto che i doni siano stati fatti "a causa della promessa di matrimonio" e che si giustifichino per il solo fatto anzidetto, al punto da non trovare altra plausibile giustificazione al di fuori di questo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29980 del 25 ottobre 2021)

2Cass. civ. n. 9052/2010

In tema di promessa di matrimonio, l'obbligazione che consegue "ex lege" all'esercizio del diritto di recesso non può configurarsi come illecito extra-contrattuale, costituendo il recesso espressione di una libertà fondamentale, nè come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti; si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo", con la conseguenza che incombe al recedente, qualora voglia sottrarsi a sifatta obbligazione riparatoria, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9052 del 15 aprile 2010)

3Cass. civ. n. 539/1966

Il risarcimento dei danni, nel caso di recesso ingiustificato dalla promessa di matrimonio, va limitato al solo rimborso delle spese e delle obbligazioni contratte a causa della promessa. (Nella specie è stato escluso che potessero risarcirsi, ex art. 81 c.c., i danni derivati dalla rinunzia spontanea ad un impiego, cui si era indotta la promissaria venuta in Italia lasciando il proprio posto di lavoro all'estero in vista del futuro matrimonio).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 539 del 21 febbraio 1966)