Articolo 99 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Termine per la celebrazione del matrimonio
Dispositivo
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione (1).
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta (2).
Note
(1) L'art. 57 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) , rubricato "Celebrazione del matrimonio" recita: "1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'art. 99 del c.c.senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione".
(2) Il termine di 180 giorni decorre trascorsi i tre giorni previsti dal comma 1 dell'articolo in esame, non quindi dall'inizio della pubblicazione.