Articolo 232 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 90 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) La presunzione dettata nel presente articolo è unapresunzione assoluta(oiuris et de iure), che pertanto non ammette prova contraria per dimostrarne il contrario.

(3) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha eliminato il primo termine contemplato nell'articolo (i centottanta giorni), che decorrevano dalla celebrazione - e non dalla trascrizione - del matrimonio, civile o concordatario che sia.

(4) Il secondo termine previsto, i trecento giorni dalla data di annullamento o di scioglimento o, alternativamente, dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (e che viene altresì richiamato dall'art. 462 del c.c.), decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure (nel caso di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi) dal giorno in cui questa avvenne.

(5) Al pari della filiazione naturale, lapresunzioneè solamenterelativae non opera quando siano decorsi trecento giorni dalla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale), o dall'autorizzazione del giudice a vivere separatamente, quindi viene concessa la facoltà di prova contraria (che decade con la riconciliazione però) per il solo caso in cui i figli siano nati ben oltre la data in cui intervennero le vicende di crisi coniugale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 5219/2024

2Cass. civ. n. 27560/2021

3Cass. civ. n. 658/1988

4Cass. civ. n. 541/1984

5Cass. civ. n. 3250/1983