Articolo 256 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Irrevocabilità del riconoscimento

Dispositivo

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [254], [679] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato [679] ss. c.c.] (1).

Note

(1) In dottrina (Cicu in Tratt. Vassalli) si parla -non senza critiche- di discrezionalità nel riconoscere "limitata alla creazione del titolo", che vale prima dell'atto e subito dopo svanisce. Permane unanime la convinzione della irrevocabilità del riconoscimento effettuato in un testamento revocato, poichè si riconosce tutela conservativa della scheda testamentariaante mortemrendendola acquisibile in via cautelare durante la vita del testatore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 30122/2017

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del suo autore, ex art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, non consentita dall'art. 256 c.c., poiché l'autore che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare la non rispondenza del riconoscimento al vero. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30122 del 14 dicembre 2017)