Articolo 264 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Impugnazione da parte del figlio minore
Dispositivo
(1)L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice (2), assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore (3).
Note
(1) L'articolo è stato così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) La competenza è demandata al Tribunale per i minorenni (art. 38 disp. att. c.c.).
(3) In passato il riconoscimento non veritiero è stato utilizzato come strumento per inserire bambini abbandonati in nuove famiglie. In concreto, la coppia di coniugi che voleva realizzare questa sorta di «adozione» si accordava con la madre in modo tale che il figlio fosse riconosciuto come nato da una relazione extraconiugale del marito. La madre dichiarava di volere restare ignota e questo consentiva il successivo inserimento del bambino nella famiglia di colui che lo aveva riconosciuto, in base al disposto dell'art. 252. L'art. 74 della legge n. 184 del 1983 ha posto uno strumento che consente di arginare il fenomeno del riconoscimento utilizzato strumentalmente per l'adozione di bambini abbandonati poichè nati da relazioni extraconiugali. Dal 1983 sussiste l'obbligo per gli ufficiali dello stato civile di comunicare immediatamente al tribunale per i minorenni i casi di"riconoscimento, da parte di una persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore"cosicché svolga le opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento, e nel caso ricorrano gli estremi dell'impugnativa del riconoscimento, vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 264.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 1957/2016
In tema di impugnativa di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio, per difetto di veridicità, è necessaria, a pena di nullità del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio, la nomina di un curatore speciale per il minore, legittimato passivo e litisconsorte necessario, dovendosi colmare la mancanza di una espressa previsione in tal senso dell'art. 263 c.c. (anche nella formulazione successiva al d.l.vo n. 154 del 2013) mediante una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata in quanto la posizione del minore si pone, in via generale ed astratta, in potenziale conflitto di interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendo stabilirsi "ex ante" una coincidenza ed omogeneità d'interessi in ordine né alla conservazione dello "status", né alla scelta contrapposta, fondata sul "favor veritatis" e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1957 del 2 febbraio 2016)
2Cass. civ. n. 23290/2015
Il curatore speciale del minore è legittimato a proporre impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, giusta il rinvio formale contenuto da tale disposizione al previgente testo dell'art. 264, comma 2, c.c. (oggi art. 264 c.c. in unico comma, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 29 del d.l.vo n. 154 del 2013).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23290 del 13 novembre 2015)
3Cass. civ. n. 3563/2006
In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, a seguito delle indagini conseguenti all'avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3563 del 17 febbraio 2006)
4Cass. civ. n. 4839/1991
Il decreto, con il quale il tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale, al fine dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale (art. 74 della L. 4 maggio 1983, n. 184, in relazione all'art. 264 secondo comma c.c.), rientra nella disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., e, pertanto, indipendentemente dalla sua natura decisoria o meno, è reclamabile davanti alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 739 primo comma c.p.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4839 del 3 maggio 1991)
5Cass. civ. n. 5818/1989
Il procedimento contemplato dall'art. 264 secondo comma c.c., al fine dell'autorizzazione all'impugnazione del riconoscimento del minore, nonché della nomina di un curatore speciale, non ha natura contenziosa e si mantiene nell'ambito della volontaria giurisdizione, con la conseguenza che il provvedimento che lo definisce, ancorché reso in secondo grado in esito a reclamo, non è impugnabile con ricorso per cassazione. Tale principio, però, trova deroga quando detto provvedimento statuisca sulla competenza (o sulla giurisdizione), atteso che, in questa ipotesi, esso assume natura sostanziale di sentenza ed è quindi impugnabile su iniziativa di coloro che siano stati parti del procedimento, od avrebbero potuto esserlo (come i soggetti abilitati a promuoverlo, ai sensi della citata norma, non anche l'autore del riconoscimento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5818 del 29 dicembre 1989)