Articolo 266 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale

Dispositivo

Note

(1) Il tenore letterale della norma consente l'impugnazione solamente per l'incapacità derivante da interdizione giudiziale e non per l'interdizione legale o per l'inabilitazione (di cui all'art. 415 del c.c.). Dubbia rimane (perlopiù in dottrina, essendo comunque contraria la giurisprudenza) l'ammissibilità nei casi di incapacità naturale (di cui all'art. 428 del c.c.).