Articolo 268 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Provvedimenti in pendenza del giudizio

Dispositivo

Note

(1) Si veda il d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.

(2) I provvedimenti sono discrezionali ed non impugnabili, poichè provvisori e revocabili. Inoltre essi possono essere adottati in tutti i casi di impugnazione del riconoscimento.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 12165/2002

2Cass. civ. n. 1/1999

3Cass. civ. n. 3026/1993