Articolo 270 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legittimazione attiva e termine

Dispositivo

(1)L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità [naturale] è imprescrittibile riguardo al figlio [2934].

Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti], entro due anni dalla morte.

L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti [legittimi, legittimati o naturali riconosciuti] (2).

Si applica l'art. [245] (3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 114 della L. 119 maggio 1975 n. 151.

(2) L'azione del figlio ha carattere personalissimo, ma la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se conosciuta giudizialmente perchè dichiarata in udienza o notificata.La nomina del curatore speciale è invece eventuale e frutto di una scelta discrezionale del giudice, che non determina una legittimazione concorrente con quella del genitore.

(3) Comma aggiunto dall'art. 31.1, lett. c), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 7960/2017

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. nella parte in cui prevede l’imprescrittibilità dell’azione per il riconoscimento di paternità naturale proposta dal figlio, con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, atteso che la mancata previsione di un termine, soprattutto alla luce della previgente norma che lo prevedeva, non significa che un bilanciamento con la contrapposta tutela del figlio sia mancato, ma solo che esso è stato operato rendendo recessiva l’aspettativa del padre rispetto alle esigenze di vita e di riconoscimento dell’identità personale del figlio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7960 del 28 marzo 2017)

2Cass. civ. n. 10131/2005

Nonostante il carattere «personalissimo» (exart. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica (art. 300, primo comma, c.p.c.). Ove, peraltro, il figlio, che abbia compiuto diciotto anni nel corso del giudizio di appello, provveda ad impugnare personalmente con ricorso per cassazione, essendone legittimato, la relativa sentenza, non può concorrere, al riguardo, anche la legittimazione del genitore già esercente la potestà, il quale conserva una propria legittimazione a ricorrere in cassazione soltanto allorché ilpetitumconsista in pretese di carattere economico accessorie alla dichiarazione giudiziale di genitura naturale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10131 del 14 maggio 2005)

3Cass. civ. n. 2788/1995

ll regime di imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, stabilito dall'art. 270 c.c., non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 att. c.c., essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della maternità e l'accertamento della paternità. Ne consegue che la legge straniera (nella specie, quella francese), la quale sottoponga l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità all'osservanza di un termine (nella specie, biennale) dal raggiungimento della maggiore età, non è contraria all'ordine pubblico internazionale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2788 del 10 marzo 1995)

4Cass. civ. n. 2576/1993

L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 c.c. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ultimo comma, c.c.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio — per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione — ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, né escludente la stessa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2576 del 2 marzo 1993)