Articolo 285 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori
Dispositivo
[Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2 dell'articolo precedente [289]. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.]