Articolo 289 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Azioni esperibili dopo la legittimazione

Dispositivo

[La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'articolo [284], negli articoli [285], [286], e [287], ferma restando la disposizione dell'articolo [263]. Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell'articolo [284] la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso.]