Articolo 294 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pluralità di adottati o di adottanti
Dispositivo
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi (1).
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie (2).
Note
(1) Il co. I (nella nuova formulazione sostituita con l'art. 2 della L. 5 maggio 1967, n. 431) fa cessare il divieto di adozione quando vi sia stata la precedente adozione di altri figli.
(2) La norma può essere applicata anche all'adozione in casi particolari in base a quanto dispostoexart. 55, l. 4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6820/2024
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6820 del 14 marzo 2024)