Articolo 306 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revoca per indegnità dell'adottato
Dispositivo
La revoca dell'adozione [307] può essere pronunziata dal tribunale [35] su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita (1) di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale [18] c.p.] non inferiore nel minimo a tre anni (2).
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti [309], [463], [536].
Note
(1) La norma si applica,a fortiori, nei casi di omicidio (pur essendo testualmente ed esclusivamente indicato il tentato omicidio di cui all'art. 56 del c.p.).
(2) Essendo la revoca uno strumento a carattere eccezionale, non subisce l'interpretazione estensiva. In generale si nota come l'elencazione delle cause di indegnità abbia carattere tassativo.