Articolo 309 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Decorrenza degli effetti della revoca
Dispositivo
Gli effetti dell'adozione [298], [299] cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca [324] c.p.c.] (1).
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante[567] (2).
Note
(1) La sentenza, di natura costitutiva, è pronunciata dal tribunale ordinario competente per territorio. L'intervento del P.M. è necessario ai sensi dell'art. 69 del c.p.c., e dell'art. 70 del c.p.c., n. 3): si tratta infatti di un giudizio relativo allo stato delle persone.
(2) Con la sentenza di revoca si determinano importanti effetti quali: la perdita del cognome acquisito con l'adozione, la cessazione degli obblighi alimentari e la cessazione degli impedimenti matrimoniali (art. 87 del c.c.).